Questa relazione si pone l’obiettivo di effettuare un’analisi dello stato attuale del diritto penitenziario e di offrire alcune proposte di riforma dello stesso, utilizzando come parametro di riferimento il detenuto ed i sui diritti essenziali (dal lavoro alla salute, all’affettività, alla cultura, all’incolumità fisica), che rimangono, fatta ovviamente eccezione per la temporanea limitazione della libertà personale, assolutamente inalterati durante lo stato di detenzione.
Il ruolo stesso del Garante per i diritti dei detenuti, infatti, comporta di per sé una naturale vocazione alla tutela e al controllo del rispetto dei diritti delle persone ristrette, che non può non condurre ad un’analisi del pianeta penitenziario in chiave garantista, nel pieno rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 1 della L. reg. 31/2003 istitutiva dell’ufficio.
Tale figura, istituita per la prima volta proprio nella Regione Lazio, sta conoscendo una forte espansione, tanto che ad oggi risultano presenti numerosi uffici comunali (Roma, Bologna, Firenze Torino) nonché provinciali (Milano), sia pur istituiti attraverso deliberazioni di diverso rango istituzionale. Recentemente, inoltre, è stata approvata la L. regionale n. 8/2005 della Regione Lombardia, la quale prevede che con un successivo regolamento vengano assegnate al difensore civico regionale le funzioni di Garante dei diritti dei detenuti, mentre nella Regione Veneto vi è una proposta di istituzione di un Ufficio Regionale. Anche la Regione Sicilia ha approvato una norma in materia. Lo stesso Parlamento è impegnato sulla questione, attraverso numerose proposte di legge, raccolte in un DDL unificato, attualmente all’esame della Camera dei Deputati.
L’esame dell’intero sistema penitenziario che non gode di una salute eccezionale, sarà dunque svolto dal punto di vista dei diritti dei detenuti e delle funzioni degli operatori penitenziari.
