Una consolidata tradizione culturale ancor prima che giuridica ci ha abituati a giudicare l’azione trasgressiva dei giovani quale aspetto di uno stato di immaturità, e solo in subordine di una scelta consapevole. Nei confronti del giovane finiamo per opporre pratiche ed istituzioni di disciplina sociale, sempre giustificate nell’interesse del minore, e pratiche ed istituzioni assistenziali e pedagogiche. Su questa ambiguità tra punitivo ed assistenziale poggia il sistema della giustizia minorile. Misure penali e misure amministrative di rieducazione dei minori finiscono per vedere compromessa ogni possibilità di differenziazione, con l’effetto che, in nome dell’interesse correzionale del giovane, si è prodotto un potere discrezionale illimitato delle agenzie di controllo sociale. Lo stato attuale della legislazione minorile in Italia, soprattutto dopo il DPR 616/1977, nell’intreccio di funzioni e competenze fra autorità giudiziaria e servizi sociali degli enti locali, si muove ancora in questa tradizione. Ma, forse per la prima volta, l’individuazione di due diversi referenti istituzionali, quali il potere giudiziario e il potere amministrativo a livello locale, ha determinato la condizione per un definitivo salutare chiarimento di ruoli e funzioni tra necessità di controllo sociale e necessità di assistenza e di educazione dei minori. Magistrati, politici, giuristi e sociologi discutono questo tema da posizioni diverse, a volte anche contrastanti, ed offrono in questo volume la prima esauriente trattazione dei rapporti ancora problematici tra potere giudiziario e governo locale di fronte alla devianza minorile. Un’attenzione particolare viene riservata alla realtà emiliano-romagnola, ove la qualità e quantità dei servizi offerti dagli enti locali nel confronti dei giovani ad elevato rischio di devianza e le capacità di programmazione della regione stessa costituiscono una delle realtà più avanzate a livello nazionale e pertanto fra le più interessanti da esaminare.
