La legge sull’affidamento e sull’adozione dei minori, entrata in vigore dieci anni fa, si impernia su alcuni principi basilari, la cui validità è tuttora ben ferma: il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia (art. 1); il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola (art. 2); il minore che si trovi in una situazione di abbandono, perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, dev’essere dichiarato in stato di adottabilità e poi in adozione (art. 8).
Nei dieci anni di vigenza la legge n.184/1983 ha prodotto risultati non trascurabili: sono stati adottati, in questo periodo, più di ventisettemila bambini abbandonati, tra cui quindicimila stranieri.
Ha trovato, inoltre, crescente applicazione l’istituto dell’affidamento familiare, che nel 1992 ha riguardato 1635 bambini, le cui famiglie di origine attraversavano un momento di grave difficoltà.
